Codice Civile - Del Condominio degli edifici
Titolo VII - Della Comunione
Capo II - Del Condominio degli edifici
Art. 1117 Parti comuni dell'Edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
-
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune;
-
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
-
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso
e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti
e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1) (2).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10,
recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si
riporta il testo: «Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136
del codice civile».
(2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L.
17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla
regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni
dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese
necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di
rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per
l'ottenimento delle somme da recuperare.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie (1)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
(1) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L.
17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato
dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti
comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle
spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso
di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per
l'ottenimento delle somme da recuperare.
Art. 1122 Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell’edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per
il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico
solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell’edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di
perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la
ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell’Amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 Attribuzioni dell’Amministratore
L'amministratore deve:
-
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
-
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
-
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
-
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo
stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia
della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò
che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dal-l’Amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 Spese fatte dal Condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente.
Art. 1135 Attribuzioni dell’Assemblea dei Condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede:
-
alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
-
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
-
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione;
-
alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza
di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo
a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio (1) (2). L'assemblea non può deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10,
recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale.
(2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L.
17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla
regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni
dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese
necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di
rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per
l'ottenimento delle somme da recuperare.
Art. 1137 Impugnazioni delle deliberazioni dell’Assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il
ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si
applichi anche al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 del codice
civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
Art. 1138 Regolamento di Condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136 e 1137.
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme
sulla comunione in generale.
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