Codice Civile - Disposizioni di attuazione
Codice Civile - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al libro III
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di
piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e
occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i
condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice
stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente (art. 1292
c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l’autorizzazione, può sospendere al condominio moroso l’utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72
d.a.c.c.)
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art.
1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi
intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio
può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del
codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate
dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza (art. 72 d.a.c.c.).
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il
regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in
proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero
edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti
casi:
-
quando risulta che sono conseguenza di un errore;
-
quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di
sanzione, il pagamento di una certa somma. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell' art. 1129 e del terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale (1) dei
proprietari di fabbricati.
(1) soppressa con D.L.lg. 23/11/1944, n. 369
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti art. 63, 66, 67, e 69.
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